Detrazioni, Deduzioni e Ritenute
Nella nostra brevissima e largamente incompleta rassegna sulle imposte dirette, ci siamo soffermati esclusivamente sulle persone fisiche, tralasciando le imprese. Non perché queste siano meno importanti, tutt’altro. E’ solo che la tassazione sulle aziende di produzione di beni e servizi è notevolmente complessa, e richiederebbe un livello tecnico troppo specialistico.
Limitiamoci ad evidenziare le differenze dei due sistemi impositivi. La prima è quella della progressività, su cui ci siamo a lungo soffermati nell’articolo precedente. Mentre la tassazione sulle persone fisiche, e sugli enti non commerciali che a queste sono fiscalmente assimilati, è progressiva, quella sulle imprese è proporzionale. Limitandoci alla principale imposta diretta sulle imprese, l’IRES (imposta sul reddito delle società), l’aliquota è unica ed è del 27,5%.
Nel caso delle società, infatti, la progressività sarebbe inutile: basterebbe che ciascuna di esse suddividesse il proprio volume di affari in tante imprese, ognuna delle quali con un reddito pari all’aliquota minima.
Soprattutto, la differenza fra persone fisiche e imprese è nel sistema di tassazione: mentre queste ultime (gli enti commerciali, nella denominazione ufficiale) sono tassate sulla base del risultato di bilancio, le persone fisiche subiscono distinte imposizioni per ogni tipologia di reddito. Si avranno così redditi di terreni, di fabbricati, di lavoro dipendente, di capitale, diversi.
Le imprese determinano quindi l’utile come differenza fra ricavi e costi (quelli ovviamente considerati detraibili), e su tale differenza viene calcolata l’imposta. Al contrario, le persone fisiche possono dedurre dal reddito o detrarre direttamente dall’imposta solo alcuni tipi di spese, e in genere entro precisi limiti.
Le deduzioni fiscali riguardano particolari spese (come ad esempio le ritenute assistenziali e previdenziali, gli assegni periodici al coniuge separato o divorziato; i contributi per la pensione complementare; le erogazioni liberali in favore di università o fondazioni universitarie), che si possono sottrarre dal reddito per ottenere l’imponibile, ovvero la base su cui calcolare l’imposta. Le detrazioni sono invece costi sostenuti (interessi sul mutuo per l’abitazione di residenza; contributi alle ONLUS; acquisto di farmaci o spese mediche) che possono essere portati, fino a una certa percentuale, in diminuzione dell’imposta dovuta.
Al di là del linguaggio, piuttosto astruso e di difficile comprensione, un facile esempio aiuterà a capire le differenze. Prendiamo in esame un individuo che abbia un reddito di 10.000 € e aliquota del 23%. Se ha pagato 5.000 €, ad esempio, di assegno di mantenimento al coniuge separato, potrà dedurre dal reddito l’intero importo e pagherà un’imposta di € 1.150, con un identico risparmio fiscale. Se invece avesse speso lo stesso importo in farmaci o spese mediche, potrebbe detrarre dall’imposta solo € 925[1], e pagare € 1.375.
Una situazione paradossale si verificherebbe se il nostro ipotetico contribuente avesse speso tutti i 10.000 € del suo reddito in spese mediche. Rispetto all’imposta teorica di € 2.300, il nostro sfortunato eroe potrebbe detrarre solo 1.875, dovendo così pagare 425 €, che non saranno molte ma di cui, nella fattispecie, non dispone, dovendo indebitarsi. Se invece avesse speso tutti i 10.000 € in una spesa deducibile, non avrebbe dovuto pagare alcunché.
Altra particolarità del nostro sistema, anche questa piuttosto originale rispetto agli altri paesi, è quella delle ritenute a titolo di acconto e degli acconti di imposte. L’obiettivo è quello di far coincidere il momento della percezione del reddito con quello del pagamento delle imposte. In effetti, la logica sarebbe un po’ diversa: PRIMA accerto il reddito e l’imposta che devo pagare, considerando anche le varie detrazioni e le eventuali modifiche della situazione fiscale, e solo DOPO pago quello che devo pagare.
Come si vede, anche in questo caso la norma è penalizzante per il contribuente. Come è noto, infatti, i lavoratori dipendenti ricevono lo stipendio già al netto della ritenuta d’acconto, che il datore di lavoro versa direttamente all’erario sulla base dell’aliquota che avrebbe se guadagnasse tutti i mesi quella cifra.
Semplificando molto, poniamo il caso che il nostro lavoratore guadagni 2.000 € lorde al mese: l’erario, presumendo che guadagni 24.000 €, dispone che debba pagare un’imposta di € 5.970, ovvero 497,5 al mese. Il datore di lavoro verserà perciò € 1.502,5 € netti. Alla fine dell’anno fiscale, idealmente, in sede dichiarazione dei redditi, il nostro eroe andrà da un lato a calcolare l’imposta dovuta e dall’altro a sommare tutte le ritenute subite, pagando a conguaglio la differenza o facendo emegere un credito. Tutto bene se le cose non cambiano, ma se ad esempio il nostro venisse licenziato dopo la busta paga di febbraio, ben difficilmente rivedrà i quasi 1.000 € che gli sono stati trattenuti.
In questo sistema c’è una componente finanziaria, rappresentata dal vantaggio dell’erario che può riscuotere prima le imposte e gestire i fondi con un consistente anticipo (che può arrivare anche ad un anno solare), ma c’è anche una componente di sostanziale sfiducia dello Stato nei confronti dei contribuenti. Delle serie: preferisco incassare prima ancora che tu riscuota, così sono sicuro che non te ne dimentichi o non evadi. Così molti preferiscono, da pensionati, trasferirsi ad esempio in Portogallo, dove – oltre a pagare un’aliquota più bassa – si riceve la pensione al lordo e poi, a tempo debito, si pagano le imposte.
Bisogna riconoscere che negli ultimi anni molti passi avanti sono stati fatti dal legislatore per ridurre i disagi e le ingiustizie subite dai contribuenti, anche se si tratta di miglioramenti di procedure a saldo zero, ovvero senza nessuno svantaggio economico per il fisco. D’altra parte, la necessità di reperire risorse sempre maggiori rende molto difficile, come si diceva all’inizio di questa mini-serie, ridurre il carico tributario che grava sulle spalle dei cittadini, nonostante le promesse dei politici.
[1] La detrazione di imposta per farmaci e spese mediche è consentita per il 19% dell’importo eccedente la franchigia di € 129,11.
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